Si informa che, subordinatamente al trasferimento entro il 31 dicembre 2012 con Determinazione Dirigenziale da parte del Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Reggio Emilia, dott.ssa Mara Grotti, della Palestra di via Pascal - Loc. Rivalta - Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport, si è provveduto con Determinazione n. 475 del 20 dicembre 2012 all’individuazione del futuro aggiudicatario dell’impianto, a seguito di apposita Manifestazione di interesse.
I criteri di assegnazione contenuti nell’apposito Avviso prevedevano una valutazione comparativa delle proposte, mediante attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, di cui 25 punti relativi al rialzo percentuale sul canone base di 10.000 euro al netto dell’IVA ed i rimanenti 75 punti sulla base di altri criteri.
Il termine entro cui presentare la proposta era fissato per le ore 17,00 del giorno 13 dicembre 2012.
Il numero delle proposte ricevute ed ammesse è stato di 2 (due).
E’ risultato affidatario della Concessione per il periodo 01/01/2013 - 31.12.2020 il Raggruppamento temporaneo composto da Centro Volley Reggiano, con sede legale a Reggio Emilia in Via Kennedy n. 20, in qualità di “Capofila”, Everton Volley A.S.D., con sede legale a Reggio Emilia in Via Kennedy n. 20,e Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Reggio Emilia, con sede legale a Reggio Emilia in Via V. Agosti n. 6.
Il punteggio assegnato è stato di punti 70,1.
Il canone da corrispondere sarà di Euro 15.000 annui oltre IVA, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT - FOI dell’anno precedente.
L'aggiudicatario sarà tenuto alla sottoscrizione del disciplinare di Concessione entro il 31/12/2012.
Condizione preliminare per la definitiva assegnazione in uso dell’impianto è che il Concessionario si faccia integralmente carico dell’acquisto degli arredi e delle attrezzature indicate nell'Avviso per la Manifestazione di interesse.
Il concessionario è inoltre tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto una cauzione di 12.000 euro (pari al 10% dell'importo della concessione) a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del maggior danno, da mantenere valida sino al termine di scadenza del contratto.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione dovrà riportare:
- l’espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente beneficiario con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art 107 del D .Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero competente.
Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Fondazione decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Alla scadenza della concessione-contratto (31.12.2020) si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.
Ultimo aggiornamento: 01/02/13