Dotazione organica

Norma di riferimento DL 33/2013
art. 16, c. 1, 2
Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti  la  dotazione  organica  e  il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  il  conto  annuale  del personale e delle relative spese sostenute, di cui  all'articolo  60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione  organica e al personale effettivamente in servizio e al  relativo  costo,  con l'indicazione della sua distribuzione tra  le  diverse  qualifiche  e aree professionali, con particolare riguardo al  personale  assegnato agli uffici di diretta collaborazione con  gli  organi  di  indirizzo politico. 
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi  al  costo complessivo  del  personale  a  tempo  indeterminato   in   servizio, articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli organi di indirizzo politico. 
 
Ultimo aggiornamento: 23/02/22

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