Atti di concessione
















Norma di riferimento DL 33/2013
art. 26, c. 2
art. 27
Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 
Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: 
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; 
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione. 


Norma di riferimento L. 190/2012
Art. 16, co 1, lett. c)
Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

In questa sezione sono pubblicati gli elenchi relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera c) della Legge n. 190/2012 in combinato disposto con quanto stabilito dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 
Ultimo aggiornamento: 13/07/22

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