MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI

Il nuovo DPCM 10.04.2020, entrato in vigore il giorno 14 aprile e le cui disposizioni sono efficaci fino al 3 maggio 2020 – sostituisce in toto i precedenti (8 marzo, 9 marzo,11 marzo, 22 marzo e 1 aprile), ampliando - rispetto all’elenco previsto in precedenza - le attività autorizzate [vedi https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg]
 
In particolare con l’ALLEGATO 3 si consente lo svolgimento di alcune attività, fra cui quelle di cui al codice ATECO 81.30 “Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione (ATTENZIONE: CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE).
 
Ricordiamo che il codice 81.30 [https://www.istat.it/it/archivio/17888#codesearch] contempla:
  1. realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali
  2. realizzazione, cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo)
  3. realizzazione di spazi verdi per la protezione contro il rumore, il vento, l’erosione, la visibilità e l’abbagliamento
 
Ad eccezione, quindi, della loro realizzazione, sono dunque consentiti la cura e manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi.
Si rammenta a gestori e manutentori la necessità di documentare adeguatamente i propri spostamenti, dei quali restano in ogni caso unici responsabili e che vanno adeguatamente giustificati: Si allega l’apposito modulo di autocertificazione:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf
Si raccomanda altresì il rispetto delle misure cautelative contemplate tra l’altro nell’allegato 4, [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg], l’obbligo d’uso dei dispositivi di protezione individuale, la pratica di ogni attività di igiene e sanificazione e - in caso di presenza di più di un operatore o di altre persone negli impianti – l’obbligo di distanziamento sociale.
 
Ultimo aggiornamento: 16/04/20

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