Attività sportiva negli impianti della Fondazione
Il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 all'art. 1, co. 9, lett. f) stabilisce che sono sospese tra l'altro le attività di palestre, piscine e centri natatori.
Salve le precisazioni in merito, che dovranno essere fornite a causa di interpretazioni contrastanti fornite dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell’Interno, sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Il D.P.C.M. chiarisce altresì che "
restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva".
A tale proposito la Fondazione ha già rilasciato all’inizio della stagione sportiva le relative autorizzazioni all’uso degli impianti, sicché non serve per le attività sin qui calendarizzate alcuna altra autorizzazione da parte nostra.
Sarà invece necessario che le società sportive che intendono continuare nell’attività, utilizzando gli impianti della Fondazione, verificare preventivamente se l’attività in base al D.P.C.M. e secondo le indicazioni delle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva può essere o meno svolta.
Quindi le società sportive che possono proseguire l'attività debbono farlo sempre e solo:
- nei limiti delle autorizzazioni già rilasciate dalla Fondazione ad inizio stagione;
- conformemente a quanto stabilito nel citato D.P.C.M. e cioè solo se si tratta di attività riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, da:
- il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le rispettive Federazioni sportive nazionali;
- le rispettive Discipline sportive associate;
- i rispettivi Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali;
- all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
- nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.
Allo stato attuale, dunque, salvo diverse norme che dovessero per il futuro essere approvate, vale quanto segue:
- se si tratta di società sportive che fruiscono di impianti gestiti da terzi, andrà compilato, sottoscritto e consegnato al Gestore (e in copia alla Fondazione) l’allegato MODULO 1, con cui la società sportiva, che utilizza l’impianto, si assume verso il Concessionario/gestore ogni responsabilità per la tipologia di attività che svolge, liberando a tale proposito quest’ultimo da ogni responsabilità. Non compete infatti al Concessionario/gestore controllare se l’attività svolta rientri o meno tra quelle “riconosciute di interesse nazionale” dai soggetti sopra indicati.
- se trattasi invece di società che svolgono attività in impianti in gestione propria non vi sono altri adempimenti che inviare l’allegato MODULO 2 alla Fondazione per conoscenza.
Si specifica che in ogni caso l'attività è subordinata al rispetto di tutte le norme, linee guida, protocolli dettati in materia di profilassi epidemiologica COVID 19, sicché la corretta prassi da adottare non può che rientrare tra gli obblighi di chi l’organizza.
Tuttavia, avendo l'art. 1, co. 9, lett. f) del citato D.P.C.M. prescritto
non la "chiusura" degli impianti,
ma la "sospensione dell'attività" ad eccezione di quelle consentite, per ciò che concerne gli impianti della Fondazione, il Concessionario/gestore mantiene comunque la veste legale di “gestore dell’impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni ed è pienamente responsabile sotto ogni profilo delle procedure relative alle attività di conduzione dell’impianto.
Sarà dunque obbligo del Concessionario adottare tra l’altro tutte le cautele e le misure di igiene e profilassi necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro, secondo il dettaglio contenuto nel relativo contratto di affidamento e le nuove norme stabilite in materia di sanificazione..
IL DIRETTORE
dott. Domenico Savino
Ultimo aggiornamento: 29/10/20