Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione

Norma di riferimento L. 190/2012
art. 1, c. 15, 16
Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione  
15. Ai fini della presente  legge,  la  trasparenza  dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello essenziale delle  prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai  sensi  dell'articolo  117, secondo  comma,  lettera  m),  della Costituzione,  secondo   quanto previsto all'articolo 11 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009, n.150,  e'  assicurata  mediante  la  pubblicazione,  nei  siti   web istituzionali delle  pubbliche  amministrazioni,  delle  informazioni
relative ai procedimenti amministrativi, secondo  criteri  di  facile accessibilita',  completezza  e  semplicita'  di  consultazione,  nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di  segreto  di  Stato,  di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.  Nei  siti  web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti  consuntivi,  nonche'  i  costi  unitari  di realizzazione delle opere  pubbliche  e  di  produzione  dei  servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la  vigilanza  sui contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture,  che  ne  cura altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel proprio  sito  web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. 
16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo  53  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  da  ultimo  modificato  dal comma  42  del  presente  articolo,  nell'articolo  54   del   codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui  al  comma  15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione - "Attività e procedimenti | Attività gestionale ";
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - link a "Bandi di gara e contratti | Avvisi e bandi di gara - Profilo di Committente"; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'  attribuzione  di  vantaggi  economici  di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati - link a "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici"; 
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione  del  personale  e progressioni di carriera di cui all'articolo 24  del  citato  decreto legislativo n.150 del 2009 - link a "Bandi di concorso". 



 
Ultimo aggiornamento: 26/04/18

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