Indicatore di tempestività dei pagamenti

Norma di riferimento DL 33/2013
art. 33
Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali  e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
(comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014)
Ultimo aggiornamento: 04/08/17

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia
Via F.lli Manfredi 12/C - 42124 Reggio Emilia - tel 0522 456473 - fax 0522 401411 - C.F. e P.I. 022 999 303 50 - fondazione.sport@comune.re.it
Posta Elettronica Certificata:fondazionesport.pec@twtcert.it