Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” – sospensione dell’efficacia limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. 33/2013.
Si fa riferimento alla determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 dell’Autorità e alle indicazioni ivi fornite sugli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 concernente l’obbligo dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale il dato trasmesso da ciascun dirigente sull’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.
In data 5 gennaio 2018 è intervenuta la sentenza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 84/2018, su ricorso proposto dal Garante per la protezione dei dati personali, per la corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare dello stesso TAR del 2 marzo 2017 n. 1030, con la quale sono stati sospesi gli atti del Garante volti a dare attuazione agli obblighi di trasparenza relativi ai dati reddituali e patrimoniali nonché ai compensi e agli importi di viaggio di servizio dei dirigenti (c. 1, lettere c) ed f) e 1-bis dell’art. 14 d.lgs. 33/2013)
Il Garante, in particolare, ha chiesto al Giudice amministrativo di precisare se l’ottemperanza alla richiamata ordinanza cautelare precludesse, o meno, anche la pubblicazione del dato relativo all’ammontare degli “emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica” percepiti da ciascun dirigente previsto dall’art. 14 co.1 ter del d.lgs. 33/2013, non oggetto diretto dell’ordinanza cautelare n. 1030/2017. Ciò anche tenuto conto del prosieguo del giudizio di merito in cui lo stesso TAR, con ordinanza del 19 settembre 2017 n. 9828, ha rimesso d’ufficio alla Corte costituzionale la questione di legittimità del co. 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 in quanto «l’oggetto della pubblicazione prevista dall’ultimo periodo dal predetto comma costituisce un dato aggregato che contiene quello di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e può anzi corrispondere del tutto a quest’ultimo, laddove il dirigente non percepisca altro emolumento se non quello corrispondente alla retribuzione per l'incarico assegnato».
Il TAR con la sentenza n. 84/2018 ha deciso, richiamando anche le motivazioni già espresse con l’ordinanza n. 9828/2017, che «la corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare di cui trattasi, alla luce del conseguimento da parte dei ricorrenti dell’effetto utile che le è proprio, preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di cui al comma 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013».
Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 co. 1 ter, con possibile contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse, il Consiglio dell’Autorità in data 1° marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere l’efficacia della Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale.
Con il presente Comunicato si intendono superati i precedenti comunicati del 17 maggio 2017 e dell’8 novembre 2017.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 marzo 2018
Il Segretario, Maria Esposito